Compensi degli ausiliari del giudice: la riduzione degli onorari per le “vacazioni” successive alla prima è contraria alla costituzione

Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale 
Comunicato del 10 febbraio 2025 


COMPENSI DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE: 
LA RIDUZIONE DEGLI ONORARI PER LE “VACAZIONI”  SUCCESSIVE ALLA PRIMA È CONTRARIA ALLA COSTITUZIONE 

Nel caso di compensi a tempo per l’attività prestata dagli ausiliari del giudice, il  sistema di calcolo basato sulla vacazione, unità di misura pari a due ore di impegno  del professionista, non può distinguere tra la prima vacazione e quelle successive.  
È quanto ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 16 del 2025, depositata  oggi, con la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 4, secondo  comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti  tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità  giudiziaria), nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la  liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.  
La questione era stata sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione,  dal Tribunale ordinario di Firenze, che aveva censurato la norma perché l’entità  «irrisoria» degli attuali onorari darebbe luogo ad un assetto normativo che sacrifica  il diritto all’adeguata remunerazione del professionista e lede la garanzia dell’equo  processo, non assicurando a tal fine la qualità minima della prestazione dell’ausiliare.  
Secondo la Corte la previsione normativa in oggetto è manifestamente irragionevole,  in quanto impone una diversificazione dei compensi legati al susseguirsi delle  vacazioni, peraltro già scarsamente remunerate, in un quadro di ormai sistematica  omissione dell’onere di adeguamento periodico dei compensi. Lo “scarto  significativo” tra la prima vacazione e le successive – osserva la Corte – accentua  l’assoluta sproporzione tra l’entità del compenso da riconoscersi all’ausiliare e il 
valore della sua prestazione, pur nel legittimo scopo perseguito di contenimento dei  costi del processo.  
La Corte ha sottolineato che l’istituto della vacazione in realtà non è più normato,  nella novellata disciplina degli onorari a tempo, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,  ormai interamente affidata, insieme a quella degli onorari fissi e variabili, alla  previsione tabellare.  
Il giudice rimettente aveva censurato anche l’articolo 50, comma 3, del citato  D.P.R. nella parte in cui prevede che le tabelle relative agli onorari a tempo  individuino il compenso del professionista. Ma la Corte ha dichiarato inammissibile  tale questione per irrilevanza nel procedimento principale, rilevando che tale  disposizione, pur formalmente in vigore, disciplinerà in concreto la materia solo a  seguito dell’adozione del regolamento ministeriale introduttivo del nuovo sistema  tabellare, di cui al comma 1 dello stesso articolo 50, adozione non ancora  intervenuta.  
Roma, 10 febbraio 2025 
Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma – Tel. 06.4698224/06.4698438

Sentenza 16/2025 (ECLI:IT:COST:2025:16)

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