Stalking. Il mutamento delle abitudini di vita non è elemento essenziale per la configurazione del reato

Il reato di stalking (art. 612-bis c.p.), conosciuto anche come reato di atti persecutori, si configura quando la condotta dell’aggressore provoca nella vittima un grave stato di ansia o timore per la propria incolumità personale o quella dei propri cari. Un recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione ha ribadito che non è necessario il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa per la sussistenza del reato, purché sia provato il disagio psicologico indotto dalla condotta persecutoria.

Questo contenuto è riservato ai membri con Registrazione Gratuita, Abbonamento Base, e Abbonamento Premium della Community di Psicologia in Tribunale. Visita la Community e Accedi o Abbonati per continuare la lettura. Grazie!


Accedi Abbonati

Copyright © 2021 Psicologia in Tribunale.
Tutti i diritti riservati.
Meraki Società Cooperativa
C.F. e P.IVA 02818430817