Il reato di stalking (art. 612-bis c.p.), conosciuto anche come reato di atti persecutori, si configura quando la condotta dell’aggressore provoca nella vittima un grave stato di ansia o timore per la propria incolumità personale o quella dei propri cari. Un recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione ha ribadito che non è necessario il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa per la sussistenza del reato, purché sia provato il disagio psicologico indotto dalla condotta persecutoria.