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Claudia Aceto ha pubblicato un aggiornamento nel gruppo
La valutazione della capacità testimoniale nei minori, vittime o testimoni di violenza 1 anno, 9 mesi fa
Buongiorno a tutti! Ho un quesito da porre e mi sarebbe molto utile confrontarmi con voi. Il curatore speciale di una minore (11 anni) mi ha nominato consulente di parte nella valutazione della capacità a rendere testimonianza in una causa che vede i genitori come persone indagate per maltrattamento. Nel mio ruolo, posso incontrare la minore per spiegarle di cosa si tratta, prima che veda il perito o è opportuno che mi astenga? Ci sono riferimenti normativi in merito? Vi ringrazio molto. Claudia
e bentrovati a tutti, sempre grata di ragionare insieme su temi delicati e complessi di comune operatività. E per noi “romani” quello che pone la dott.ssa Aceto lo è a tal punto, da essere stato proposto come argomento di discussione al neonato Tavolo di Lavoro Magistratura Minorile/Avvocatura specializzata, proprio al fine di individuare le prassi più corrette in ambito di CTP di una parte di età minore.
Questo perchè, come è stato per noi curatori speciali sino all’entrata in vigore della riforma Cartabia, la totale mancanza di riferimenti normativi costringe a individuare prassi virtuose in modo esclusivamente empirico, con i rischi che ben si intuiscono e soprattutto a livello di difformità/discrasie tra le prassi stesse, e che come avvocati abbiamo ritrovato diffusamente
Al contrario, quanto al ruolo specifico di cui stiamo parlando, mi sembra invece di aver sempre osservato una grande omogeneità di condotte in tema di rapporti tra CTP e minore, tutte, o quasi, orientate nel senso di escluderli; e la conferma più autorevole di quanto questo approccio psico-giuridico sia sempre stato ritenuto il più corretto la ritroviamo nelle Linee Guida che ancora ad ottobre del 2021 il Tribunale di Milano, in sinergia con l’Ordine degli Avvocati, degli Psicologi e dei Medici, ha elaborato in tema di CTU nei procedimenti di famiglia e minori.
Così ad oggi e su tutto il territorio; ma sta ora a capire se, stimolati, per così dire, dalla citata riforma, ci si possa legittimamente orientare in altro modo.
Personalmente, mi sto orientando per il sì, ma solo se alla presenza del curatore speciale: esattamente al pari del giudice, è solo costui, infatti, che la legge ha espressamente investito del potere/dovere di relazionarsi con il minore, ma anche di evitare gli incontri se ricorre una delle ipotesi indicate dalla norma (art. 473 bis.8 c.p.c.), e tutte funzionali a proteggere minori particolarmente fragili dalle conseguenze emotive di un coinvolgimento diretto nel processo.
Ed allora, se più di una cautela è state pensata rispetto al ruolo del giudice e a quello dell’avvocato del minore, e rispetto ad un suo diritto fondamentale qual è quello di essere ascoltato in giudizio e anche più volte, a maggior ragione ritengo che, simmetricamente, proprio l’attuale vuoto normativo di riferimento impone di adottare più di un limite opportuno rispetto all’interlocuzione CTP/minore.
Ma il cantiere è più che mai aperto…, e sarò felice di aggiornarvi sul punto.
Maria Giovanna De Toma