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Maria Cristina Passanante ha pubblicato un aggiornamento nel gruppo
Valutazione delle capacità genitoriali nei casi di separazione e/o divorzio e affidamento dei figli 1 anno, 8 mesi fa
⚖️SENTENZA⚖️
I figli possono scegliere il genitore
La Cassazione dice no al collocamento paritario quando il bambino non vede volentieri uno dei genitori. E ciò anche se sono loro a chiederlo.La Corte di cassazione civile, sez. I, con l’ordinanza 3372 del 6 febbraio 2024, ha respinto il ricorso di una mamma contro il provvedimento con il quale il bambino era andato a vivere prevalentemente con il padre. Ad avviso degli Ermellini, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affidamento condiviso, nella tutela dell’interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale, nel senso che il giudice di merito ben può individuare, nell’interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
Ma c’è di più. Per la prima sezione civile, la natura tendenziale del diritto alla genitorialità comporta che lo stesso debba essere assicurato tenendo necessariamente conto della realtà attuale e dell’interesse del minore a una frequentazione non paritaria, se questa situazione sia maggiormente confacente al suo benessere nell’immediato, ma avendo di mira anche il risultato da raggiungere in termini di stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori.
Nel caso in esame, questo diritto alla bigenitorialità deve quindi ritenersi pienamente rispettato dal provvedimento del giudice di merito che, preso atto dell’indisponibilità del minore a incontrare un genitore, intenda evitare un duraturo allontanamento del minore dalla figura materna (senz’altro assai dannoso per l’equilibrata crescita del bambino) e si proponga di creare i presupposti per la ripresa e il mantenimento dei rapporti, intendendo creare le condizioni per arrivare, nel futuro, a una frequentazione paritaria. È risaputo infatti che in materia di separazione personale tra coniugi e di divorzio e anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall’art. 155 cod. civ. e ora dall’art. 337-ter cod.civ.), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti.
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