Gentilissima Katia, il professionista psicologo deve sempre reperire il consenso di entrambi i genitori prima di rilasciare qualsiasi parere orale e/o scritto su Minori (art. 31 e 11, 12, e 13 CD). Questo anche nel caso di separazione/divorzio con affido condiviso e/o esclusivo.
Solo nel caso in cui l’intervento sui Minori è stato richiesto/autorizzato dall’autorità giudiziaria/tutoria con specifico mandato ai servizi sociali o ad un specialista psicologo, viene meno tale obbligo deontologico.
In tale circostanza, ricordiamoci però dell’incompatibilità tra il ruolo del terapeuta (v. sostegno o cura) e quello del consulente con funzione valutativa (v. Linee guida giuridiche).
Spero di averle fornito spunti di riflessione utili.