COMPENSO DEL CTP IN REGIME DI GRATUITO PATROCINIO

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    • Rossella Apuzzo
      Partecipante

        Gentili Colleghi, vi pongo un quesito che mi preme: Consulenze di Parte (CTP) in regime di gratuito patrocinio: a chi va richiesta la liquidazione del compenso? Ogni risposta è ben accetta. Grazie davvero.

      • Maria Cristina Passanante
        Amministratore del forum

          Buongiorno Rossella, le spettanze sono liquidate con apposito decreto dall’Autorità Giudiziaria e l’istanza di liquidazione va presentata all’Ufficio liquidazione parcelle del Tribunale competente.

          Occorre fare però una utile e necessaria premessa sull’Istituto del Patrocinio a spese dello Stato.
          Questo Istituto è regolamentato dal dpr 30.05.02, n. 115 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Tale norma nasce per assicurare ai cittadini con redditi bassi la facoltà di nominare un proprio difensore e un consulente tecnico, i cui compensi saranno liquidati dall’ERARIO dopo apposito decreto di liquidazione da parte del giudice.
          Necessario tenere presente un punto molo importante allorquando si presenta l’istanza di liquidazione nel ruolo di CTP: come i compensi dei consulenti nominati dall’autorità giudiziaria (CTU e Periti) avviene in base alle Tabelle ministeriali in vigore, così anche per i consulenti nominati da una parte privata (CTP) va fatto riferimento sempre alle stesse Tabelle ministeriali e non al tariffario redatto dall’ordine professionale (Testo unico della tariffa degli Psicologi).
          Le prestazioni degli psicologi nominati dall’Autorità Giudiziaria vengono di norma per analogia assimilate alla “perizia o consulenza in materia psichiatrica o criminologia” (Art. 24 del Decreto Ministero della Giustizia 30 maggio 2002) che comporta un compenso fisso (da 96,58 a 387,86 euro) oppure variabile, calcolato a Vacazioni (il suddetto D.M. porta a 14,68 euro per la prima vacazione e 8,15 le successive il compenso per le prestazioni a onorario variabile).

          IN AMBITO CIVILE
          Con la pronuncia della Corte Costituzionale, sentenza n. 217 del 15 giugno 2019 pubblicata il 1 ottobre 2019, i consulenti tecnici d’ufficio (C.T.U) e i consulenti tecnici di parte (C.T.P.) nei giudizi civili di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, hanno riconosciuto il diritto ad avere anticipato, dall’Erario, oltre che le spese, anche gli onorari.
          L’istanza di liquidazione va inviata al sistema SIAMM giustizia per i dovuti adempimenti.
          Al pagamento di quanto disposto con l’emissione del decreto di liquidazione spese ed onorari del Consulenti Tecnici d’Ufficio e di Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, provvede il Funzionario Delegato da cui dipende, relativamente alle spese di giustizia, l’ufficio giudiziario davanti alla quale pende il giudizio.
          La fattura elettronica la si potrà emettere successivamente alla Dichiarazione di esecutività che sarà cura comunicare a mezzo Pec dal suddetto Funzionario Delegato.
          IMPORTANTE: l’art. 130 del dpr 115/2002 prevedeva che gli onorari degli ausiliari (CTU e CTP) venissero ridotti della metà. Oggi questa criticita’ è stata risolta https://community.psicologiaintribunale.it/gratuito-patrocinio-nel-processo-civile-la-consulta-dice-no-alla-riduzione-degli-onorari-degli-ausiliari-del-giudice/

          IN AMBITO PENALE
          La parte può nominare un consulente tecnico di parte (CTP) residente nel distretto di Corte D’Appello nel quale pende il processo (art. 102), ed in tal caso le spese relative al consulente di parte sono anticipate dall’Erario (art. 107), sempre che il consulente abbia svolto attività che, all’atto del conferimento dell’incarico, non appariva irrilevanti o superflua (art. 106). L’istanza di liquidazione da presentare al giudice e dunque il relativo compenso, dovrà sempre essere determinato con riferimento al dpr 115/2002 (cfr. artt. 49 e ss.) e quindi in base al D.M. 30.5.2002 che ha aggiornato i compensi già previsti dalla legge. 319/80. Il giudice emettera’ apposito decreto di pagamento (art. 83).
          DA RICORDARE: l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può anche essere revocata dal giudice che l’ha disposta, per svariati motivi (dichiarazione mendace sui redditi, sopravvenute nuove disponibilità economiche dell’interessato ecc.) ed allora sarà necessario rimettere la notula direttamente alla parte (il cliente che si assiste) che ha subito la revoca, nei cui confronti lo Stato agirà in rivalsa per le somme che avesse già dovute anticipare.

          Spero averti chiarito la questione 🙂

        • Rossella Apuzzo
          Partecipante

            Maria Cristina sempre efficace, professionale e chiarissima, grazie mille. Personalmente, faccio un po di difficoltà con la procedura ma penso sia normale se si attiva per le prime volte. Lo avevo già letto, e ti ringrazio sempre ma avevo dimenticato di farlo qui.

            • Questa risposta è stata modificata 1 anno, 2 mesi fa da Rossella Apuzzo.
          • Valeria Pozzer
            Partecipante

              Buongiorno a tutti,
              dato che anch’io mi trovo a gestire la mia prima CTP in gratuito patrocinio per fare istanza di pagamento al SIAMM di quali dati devo essere in possesso?
              Inoltre per quanto riguarda l’ammontare del compenso chi lo deve determinare?

            • Laura Monteleone
              Partecipante

                grazie Maria Cristina per la tua risposta ad un quesito sul commento a CTP con gratuito patrocinio sempre più presente come richiesta da parte di avvocati nelle procedure di affido. LM

              • Alessio Ceccotti
                Partecipante

                  Buongiorno, mi trovo a svolgere una CTP per una parte ammessa al gratuito patrocinio. Ho letto le preziose informazioni riportate in precedenza, ma volevo chiedere cosa accade un po più nello specifico. Ovvero comprendere a chi inoltrare istanza di liquidazione (cancelleria o SIAMM), se è corretto farlo alla fine del procedimento.. Dopo sentenza? E come indicare l’importo richiesto e se ci sono dei modelli.. Si utilizza il criterio delle vacazioni o fisso.. come si calcola e descrive? Le vacazioni corrispondono ai tempi dei lavori delle operazioni peritali o anche del restante relativo allo studio e al supporto del cliente? Grazie! E per la riscossione questa avviene sempre tramite il funzionario del tribunale? Grazie!

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