Ciao Francesco,
comprendo perfettamente il dubbio e la situazione in cui ti trovi. La tua riflessione è corretta e merita di essere chiarita con precisione.
Lo psicologo è un professionista sanitario abilitato alla diagnosi psicologica, alla valutazione del danno psichico e alla redazione di relazioni tecniche. Non vi è alcun obbligo normativo che imponga l’intervento o la “validazione” da parte di un medico legale per attribuire valore alla tua relazione tecnica, qualora questa riguardi aspetti psicologici e sia redatta nel rispetto delle competenze e dei limiti della nostra professione.
Detto ciò, la valutazione del danno psichico è assolutamente nelle competenze dello psicologo clinico. Puoi effettuare una valutazione psicodiagnostica, descrivere i sintomi, ricostruire l’impatto dell’evento lesivo sulla vita del soggetto, stimare il danno in termini qualitativi e – se appropriato – anche in termini di gravità clinica. Questo tipo di lavoro ha pieno valore in sede giudiziaria e infatti l’avvocato può utilizzare la tua relazione per sostenere l’esistenza del danno psichico e, se lo ritiene opportuno, potrà far affiancare alla tua perizia anche quella di un medico legale. Ma non è affatto vero che la tua relazione da sola “non vale”: essa ha pieno valore documentale.
In sostanza, non è necessario che le tue valutazioni siano “validate” da un medico legale.